Riparazione caldaia, un momento fondamentale: ecco cosa dice la legge rispetto ai costi da affrontare se si vive in affitto.
La gestione delle spese di manutenzione di un immobile locato può essere fonte di confusione e disputa tra proprietario e inquilino. Tuttavia, il Codice Civile fornisce linee guida precise su quali tipi di riparazioni spettino a ciascuna delle parti coinvolte. Entriamo nel dettaglio.
In una fredda giornata invernale, poche cose sono più sgradevoli di trovarsi di fronte a una caldaia che non funziona. Quando il sistema di riscaldamento domestico smette improvvisamente di funzionare, è naturale sentirsi preoccupati e frustrati. E scoppia l’eterno dilemma: se viviamo in affitto, a chi tocca pagare una spesa come questa?
I guasti alla caldaia possono essere causati da una varietà di fattori, tra cui malfunzionamenti meccanici, problemi con i componenti dell’impianto, bassa pressione dell’acqua, perdite o ostruzioni nei condotti elettrici o di gas, o semplicemente l’accumulo di detriti o calcare all’interno del sistema. Identificare la causa esatta del guasto può richiedere una diagnosi professionale da parte di un tecnico specializzato.
Affrontare un guasto alla caldaia può essere stressante, ma conoscere le cause comuni dei problemi e sapere come agire di fronte a un malfunzionamento può aiutare a risolvere rapidamente il problema. Ecco cosa dice la legge rispetto ai costi da affrontare, se si vive in affitto.
L’articolo 1576 del Codice Civile stabilisce chiaramente che la manutenzione straordinaria è a carico del proprietario, mentre quella ordinaria è responsabilità dell’inquilino. Secondo questa disposizione, il locatore è tenuto a sostenere tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola entità che riguardano la normale usura dell’immobile e che rientrano nelle responsabilità dell’affittuario.
È importante notare che questa responsabilità comprende anche le spese di conservazione e manutenzione ordinaria per le cose mobili, a meno che non vi sia un accordo contrario tra le parti. Le riparazioni dipendenti dalla vetustà o da cause fortuite, come ad esempio la sostituzione di un intero impianto, rientrano nelle competenze del proprietario.
Tuttavia, se si tratta di riparazioni ordinarie, come la sostituzione di una parte di un impianto o di un infisso, la spesa ricade sull’affittuario. Per quanto riguarda le riparazioni straordinarie, come quelle che coinvolgono la struttura dell’immobile, l’articolo 1621 del Codice Civile chiarisce che è il locatore a doverle eseguire a proprie spese durante il periodo di locazione.
In breve, le riparazioni che coinvolgono la struttura dell’immobile o la sostituzione degli impianti sono a carico del proprietario, mentre quelle legate alla normale manutenzione e all’usura quotidiana sono responsabilità dell’inquilino. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare le clausole specifiche del contratto di locazione, che potrebbe contenere disposizioni particolari sulla ripartizione delle spese tra le parti coinvolte.
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