La questione della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali è sempre stata al centro dell’attenzione per contribuenti e operatori del settore.
Per coloro che devono affrontare la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali nel 2024, è importante tenere presente le novità introdotte lo scorso anno. Dal 2023, infatti, la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali d’impresa, ai fini IRES e IRPEF, è diventata totale, comportando quindi un esonero IMU. Questo beneficio è stato esteso anche all’IMI della provincia di Bolzano e all’IMIS della provincia di Trento. Entriamo nel dettaglio di tutte le novità previste per l’anno in corso.
Nel panorama fiscale italiano, la questione della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali è sempre stata al centro dell’attenzione per contribuenti e operatori del settore. Nel corso degli anni, sono state apportate diverse modifiche e aggiornamenti normativi, con l’obiettivo di rendere più chiare e agevoli le procedure fiscali per tutti i soggetti coinvolti.
Uno dei cambiamenti significativi che riguarda la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali è stato introdotto nel 2023, con importanti ripercussioni per il periodo d’imposta successivo, ovvero il 2024. A partire dal 2023, infatti, la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali d’impresa è diventata totale ai fini dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), comportando di fatto un esonero IMU per tali immobili.
È essenziale comprendere che lo sgravio riguarda esclusivamente l’IRES e l’IRPEF, mentre l’IMU sui capannoni resta indeducibile ai fini IRAP. Nel Modello Redditi 2024, relativo al periodo di imposta 2023, le informazioni sull’IMU devono essere riportate nella sezione dedicata alle variazioni in aumento nel rigo RF16, secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni di compilazione del Modello.
Nel rigo RF16, devono essere indicate sia le imposte indeducibili che quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Questo include l’intero ammontare dell’IRAP, dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS risultante a conto economico. Nel rigo RF55, invece, va indicata la quota dell’IRAP versata a titolo di saldo IMU nel periodo d’imposta di riferimento, deducibile dal reddito d’impresa.
Le istruzioni del Fisco non menzionano più il codice 38, pertanto, l’indicazione della variazione in diminuzione deve essere inserita nel rigo RF55 utilizzando il codice 99.
Per riassumere:
Nel rigo RF16 del Modello Redditi va indicato l’intero ammontare dell’IMU, IMI o IMIS esente e risultante a conto economico.
Nel rigo RF55 va indicato l’importo della stessa imposta versata per gli immobili strumentali nel periodo d’imposta, utilizzando il codice 99.
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