Nel rapporto di affitto stipulato fra proprietario e inquilino, non è sempre chiaro a chi spettino le spese di riparazione della caldaia.
In via generale, per legge, il proprietario dovrebbe occuparsi di tutte le spese straordinarie relative all’immobile ceduto in locazione, mentre l’inquilino è responsabile delle spese ordinarie e di certe spese specifiche. Per non scontrarsi e per non generare inutili malumori fra le parti, è fondamentale conoscere cosa prevede la normativa. Solo in questo modo sarà infatti possibile una corretta e serena gestione delle spese fra locatore e locatario.
A chi spetta, per esempio, il pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia? E ancora: come ci si dovrebbe comportare in presenza di eventuali malfunzionamenti e guasti all’impianto? La legge, quella che regola le locazioni di immobili urbani (ovvero la n. 392/1978) stabilisce quali sono le spese specifiche che vanno sostenute dall’inquilino.
Fra queste figurano: pulizia dell’immobile, acqua, energia elettrica, fornitura dei servizi comuni, condizionamento, spurgo e riscaldamento. Molte volte, però, i contratti di affitto determinano in modo chiaro qual è la suddivisione delle spese, proprio per prevenire contrasti o future dispute.
Tali accordi devono comunque tenere presente quella che è la consuetudine. Cioè devono basarsi sulle regole comuni che disciplinano la fattispecie della gestione delle spese per la riparazione della caldaia. Secondo questa consuetudine, le spese di manutenzione ordinaria spettano sempre all’affittuario.
Il locatario deve, insomma, assumersi la piena responsabilità delle piccole riparazioni legate all’uso quotidiano della caldaia. Per esempio, se si tratta della pulizia degli impianti, della sostituzione di valvole o di pompe di circolazione, deve investire in proprio, senza chiedere nulla al proprietario.
Anche la manutenzione straordinaria resta a carico dell’affittuario. Il locatore deve invece intervenire quando si parla di riparazioni significative. Per esempio quando si tratta di intervenire con la sostituzione di pezzi interni rotti a causa dell’usura.
Per la legge, infatti, le riparazioni che hanno a che fare con la struttura dell’immobile oppure con la sostituzione degli impianti (tra cui la caldaia) spettano sempre al proprietario. Tutte le riparazioni necessarie dovute a guasti da ricondurre alla manutenzione riguardano invece l’inquilino.
Di base, il proprietario deve però sempre consegnare all’inquilino le copie dei certificati di conformità degli impianti, fra cui non possono mancare quelli relativi alla caldaia. Deve poi fornire il libretto originale dell’impianto, con copia di tutte le manutenzioni già eseguite negli anni precedenti. E prima di concedere in affitto l’appartamento, c’è bisogno che la caldaia abbia subito un intervento di manutenzione nello stesso anno solare.
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