La Costituzione sancisce l’obbligo di mantenimento dei figli minorenni: ma cosa succede e cosa è previsto al compimento della maggiore età?
L’articolo 30 della Costituzione sancisce l’obbligo di mantenimento in favore dei figli: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio“. Tale obbligo trova fondamento anche nel codice civile all’articolo 315 bis, comma 1, il quale stabilisce i diritti del figlio, cui spetta di essere mantenuto, educato, istruito, assistito moralmente.
La sola circostanza di averli generati fa sì che sussista l’obbligo, non è importante la tipologia di rapporto sul quale è basato il legame della coppia. Quindi, si è tenuti sia nell’ipotesi in cui i figli siano nati da un matrimonio, sia nel caso in cui i genitori siano soltanto conviventi e permane quando cessa la convivenza, ovvero quando intercorre divorzio o separazione.
Ma cosa accade quando il figlio compie la maggiore età? Sussiste ancora tale obbligo costituzionale? Quali sono le conseguenze penali che un genitore può subire in caso di inadempimento? Vediamolo subito di seguito.
Partendo dal secondo interrogativo, ovvero quali possano essere le conseguenze penali che un genitore può incontrare in caso di inadempimento dell’obbligo costituzionale e legislativo di mantenimento dei figli, ci viene incontro la Cassazione per una risposta adeguata. Il 18 aprile del 2023, la IV Sezione penale della Corte di Cassazione ha emanato una sentenza, la numero 16465, con cui è tornata ad occuparsi delle conseguenze penali relative alla violazione dell’obbligo costituzionale di mantenimento del minorenne fornendo i criteri fondamentali da seguire.
La decisione è nata da una valutazione di carattere “sostanziale” dei fatti, al fine di stabilire se si è concretizzata la fattispecie prevista dall’art. 570 del codice penale, ma anche da una valutazione sui quali siano gli oneri della prova che gravano rispettivamente sull’accusa e sulla difesa. Per quanto riguarda il primo interrogativo, è importante precisare che l’obbligo di mantenere i figli sussiste anche dopo il compimento della maggiore età.
Ciò perché l’indipendenza economica va considerata come un risultato frutto di un processo graduale che non può ritenersi compiuto al compimento dei diciotto anni. Se il figlio al compimento della maggiore età comincia a lavorare, per smettere di corrispondere l’assegno di mantenimento, soprattutto nel caso di genitori separati, il genitore cui spetta il versamento deve chiedere la revoca
L’obbligo torna a sussistere se poi il figlio decide di intraprendere un percorso universitario: in tal caso può rendersi necessario l’aggiornamento Istat, nel caso in cui la somma precedente non risulti più congrua e adeguata. Una simile ipotesi è stata trattata da DiPiùTv, dove l’esperta Maria Greco ha risolto i dubbi di una madre che si chiedeva se l’ex marito dovesse ancora versare il mantenimento dopo che la figlia ha smesso di lavorare per cominciare a studiare.
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