Il pignoramento è un’azione legale di cui vanno conosciute le regole. A cominciare dall’importo che lo fa scattare.
Il pignoramento è un’azione legale che può essere intrapresa da un creditore per recuperare un debito non pagato da parte del debitore. Tuttavia, molte persone si chiedono se il creditore possa agire anche per cifre irrisorie e quali siano i limiti del debito per avviare questa procedura. Per comprendere la risposta a questa domanda, è necessario fare un passo indietro e comprendere come funziona il pignoramento.
Il pignoramento può essere suddiviso in tre categorie principali a seconda del tipo di bene oggetto di pignoramento: mobiliare, immobiliare e presso terzi. Il pignoramento mobiliare coinvolge beni mobili situati presso la dimora, la residenza, l’ufficio o il domicilio del debitore, come arredi, oggetti di valore e contanti in cassaforte.
C’è poi il pignoramento immobiliare, che riguarda terreni, abitazioni (anche in comunione), garage, uffici, magazzini, ecc. Il pignoramento presso terzi comprende crediti che il debitore ha nei confronti di altri soggetti, come stipendi, pensioni, conti correnti bancari o postali, canoni di locazione percepiti da affittuari, titoli di credito, ecc.
Qual è l’importo che fa scattare il pignoramento?
Ognuna di queste procedure ha regole, tempi e costi differenti. Tuttavia, non esiste un importo minimo di debito al di sotto del quale non sia possibile avviare un pignoramento. Di conseguenza, il creditore può procedere con l’esecuzione forzata anche per crediti di valore modesto. Ad esempio, un creditore che reclama mille euro da un debitore potrebbe comunque pignorargli la casa, il conto corrente, lo stipendio o chiedere all’ufficiale giudiziario di verificare se vi siano beni mobili da pignorare.
Tuttavia, esistono eccezioni nel caso di debiti derivanti da cartelle esattoriali. In tali casi, la legge stabilisce che per l’ipoteca sugli immobili il credito debba essere superiore a 20.000 euro, mentre per il pignoramento immobiliare il credito deve essere superiore a 120.000 euro e il patrimonio complessivo del debitore deve superare 120.000 euro. Resta comunque valido il divieto di pignoramento della prima casa del debitore.
È importante notare che la convenienza economica per il creditore di avviare una procedura di pignoramento dipende dai costi associati, che possono variare notevolmente a seconda del tipo di pignoramento. Inoltre, il creditore affronta l’incertezza del realizzo, poiché la vendita dei beni pignorati può essere difficoltosa.
In conclusione, sebbene non sia raro che un creditore rinunci a recuperare un credito di poche centinaia di euro, sperando in una soluzione bonaria della vertenza, è chiaro che se il debitore non possiede nulla, anche un credito di grandi dimensioni non sarà mai soddisfatto.