Sapere a chi può andare la casa coniugale cointestata in caso di separazione è importante, la situazione cambia se non ci sono figli.
Affrontare una separazione non è mai semplice, specialmente se si tratta di un rapporto che dura da anni, per questo si può provare a fare il possibile affinché non si arrivi alla rottura. Spesso, però, anche quando si agisce in questo modo si arriva a capire che può essere meglio per entrambi prendere due strade diverse, pur con qualche recriminazione che può emergere da parte di una delle due parti.
Arrivare a un accordo economico se si hanno proprietà in comune è determinante, ma se si fatica ad arrivare a un punto che vada bene a entrambi diventa inevitabile ricorrere a un giudice che faccia da arbitro. Tra le questioni che possono portare ad avere discussioni c’è l’assegnazione della casa cointestata, su questo la legge parla chiaro.
Avere una casa coniugale cointestata può essere più che naturale, specialmente se si è sottoscritto un mutuo e si provvede entrambi a saldarlo. Nel momento in cui si stipula il finanziamento non si può ovviamente immaginare che il rapporto possa finire, ma è ovviamente indispensabile come ci si debba comportare in caso di separazione.
Qualora si abbiano figli l’abitazione spetta nella maggior parte dei casi al coniuge più debole economicamente, che è in genere quello a cui viene affidata la prole. Ben diversa invece può essere la situazione se non si hanno bambini, è bene quindi sapere come ci si debba comportare in questi casi. Solo in quel caso spetta al giudice esprimersi, in caso contrario non ha la possibilità di esprimere alcun parere a riguardo.
A fare da discriminante qualora ci si separi e non si abbiano figli in comune è la proprietà dell’abitazione. Se l’immobile appartiene a una sola persona, questa non può che passare a chi ne è il titolare. Non è possibile però da parte sua obbligare l’ex ad andarsene senza alcun preavviso. Al massimo può essere concesso, ovviamente di comune accordo, un arco di tempo per trovare un’altra realtà in cui trasferirsi. Chi dovrà trasferirsi se ha contribuito alle spese di ristrutturazione può chiedere un rimborso.
In caso di casa coniugale cointestata questa resta di proprietà di entrambi, anche se inevitabilmente una volta arrivati alla separazione uno dei due dovrà andarsene. È necessario comunque la stipula di un accordo scritto, così da evitare recriminazioni future. La persona che resterà ad abitare lì dovrebbe versare all’altro, per l’occupazione, una somma calcolata in misura pari alla metà del canone di locazione, mentre le spese straordinarie dovrebbero essere suddivise a metà.
Qualora si sia in presenza di comunione dei beni, l’atto di divorzio porta in maniera automatico allo scioglimento. A quel punto la proprietà è pari al 50% per ognuno, si potrà così decidere se optare per una vendita o assegnarlo a uno dei due con pagamento di metà del canone all’altro. Non è detto che si arrivi a una decisione comune, a quel punto è indispensabile rivolgersi a un giudice.
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