Niente più NASPI, l’INPS sembra irremovibile dalla sua posizione. Scopriamo quali cittadini sono interessati da questa “discriminazione”.
La NASPI è l’indennità di disoccupazione erogata per un massimo di 24 mesi ai cittadini che hanno perso il lavoro involontariamente. Chi non riceverà più l’aiuto economico mensile fondamentale quando non si hanno entrate?
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha confermato la propria posizione, sarà un “no” alla NASPI se a fare domanda sarà una categoria di cittadini ben precisa. La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego nasce come sostegno economico per i lavoratori che perdono il lavoro per motivi indipendenti dalla loro volontà. Spetta ai lavoratori subordinati ma anche agli apprendisti, al personale artistico, ai dipendenti a tempo determinato delle PA, ai soci lavoratori di cooperative.
La prestazione viene erogata per un numero di settimane pari alla metà di quelle lavorate negli ultimi quattro anni rispettando il limite di 24 mesi. L’importo è pari al 75% della retribuzione media mensile dell’ultimo quadriennio e si riduce del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di erogazione (dall’ottavo mese per gli over 55). Condizione necessaria per ricevere la NASPI, come detto, è aver perso involontariamente il lavoro. Basandosi su questo principio, forse, l’INPS ha deciso di negare l’indennità ad alcuni cittadini.
La domanda di NASPI sarà inutile: l’INPS risponderà “no”
L’ente della previdenza sociale non eroga la NASPI ai detenuti disoccupati. La Cgil combatte da diversi anni per convincere l’INPS ad agire diversamente nel rispetto dell’articolo 27 della Costituzione che attribuisce al carcere una funzione rieducativa e garantisce ai detenuti la dignità del lavoro. Se il detenuto presta attività in favore dell’amministrazione penitenziaria come addetto alle pulizie, alla cucina, alla consegna di medicine e altre opere allora ha diritto alla NASPI. Questa la posizione del sindacato.
Presupposto della NASPI è, come visto, la perdita involontaria dell’occupazione ossia uno stato di disoccupazione involontario a cui si aggiungono 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Chi presta lavoro in un Istituto penitenziario – a turni e in base a graduatorie – si trova periodicamente in uno stato di disoccupazione involontario proprio come un lavoratore subordinato a cui è scaduto un contratto a termine.
Secondo queste considerazioni ai detenuti spetterebbe la NASPI ma l’INPS, invece, non rileva in questi periodi di inattività i presupposti per erogare l’indennità. Tale posizione, però, non ha fondamento nelle Leggi secondo i Giudici di diversi Tribunali e anche secondo la Cassazione. I detenuti hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori (sentenza 396/2024).