In caso di abuso edilizio puoi pagare solo un’ammenda invece di demolire: ecco cosa puoi fare con il nuovo condono edilizio.
Con la sentenza n. 7506/2024, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha fornito nuove indicazioni sul tema della fiscalizzazione dell’abuso edilizio, delineando i confini e l’ambito di applicazione di questa particolare procedura. Secondo quanto stabilito, non sempre la scoperta di un abuso edilizio comporta l’obbligo di demolire.
‘immobile; in certi casi è infatti possibile ricorrere alla cosiddetta “fiscalizzazione”, ovvero al pagamento di una ammenda che consente di evitare tale esito. La possibilità di accedere alla fiscalizzazione dell’abuso dipende dalla natura degli interventi effettuati sull’immobile. Se gli stessi sono stati realizzati in totale difformità dal permesso di costruire, la sanzione principale rimane quella della demolizione. Questo principio è stato ribadito dalla sentenza citata, che esclude l’applicabilità dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 in tali situazioni.
Tuttavia, qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile per motivazioni oggettive, si può ricorrere all’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile conseguente alle opere abusive.
Condono edilizio: quando puoi pagare un’ammenda invece di demolire
Il T.A.R., nella sentenza menzionata, ha chiarito che l’impossibilità a procedere con la demolizione deve essere oggettiva e non superabile attraverso particolari accorgimenti tecnici o finanziari. In questi casi specifici si apre quindi la strada alla fiscalizzazione come alternativa alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Un’altra situazione contemplata riguarda i lavori effettuati sulla base di titoli edilizi poi annullati dall’amministrazione o in sede giurisdizionale. Anche qui si prevede la possibilità della fiscalizzazione qualora non sia fattibile rimuovere i vizi delle procedure amministrative o restituire lo stato dei luoghi a quello originario per valutazioni tecniche-costruttive. La tutela dell’affidamento del privato rispetto alla legittimità del titolo edilizio rappresenta un limite all’esercizio del potere amministrativo solo quando le opere non presentano profili sostanziali di abusività.
L’ammenda da applicare viene calcolata sulla base del valore venale delle opere abusive e deve essere richiesta nella fase esecutiva del procedimento amministrativo relativo all’abuso edilizio identificato. È importante sottolineare che questa opportunità deve essere valutata dall’amministrazione dopo aver emesso l’ordine di demolizione e può essere considerata solo successivamente rispetto a tale provvedimento.
Mentre il quadro normativo offre una via d’uscita dalla demolizione attraverso il pagamento delle sanzioni pecuniarie nei casi specificamente previsti dalla legge, rimane fondamentale comprendere le condizioni sotto cui tale meccanismo può essere attivato e le implicazioni legali ad esso connesse.