A chi spetta la spesa di lavori per la casa deliberati prima della vendita, al nuovo o al vecchio proprietario? Ecco cosa sapere.
Quando si acquista un appartamento in condominio, è essenziale verificare che il venditore non abbia lasciato “magagne” nascoste.
Tra le varie problematiche, assume particolare rilevanza la questione dei lavori deliberati dall’assemblea condominiale prima della vendita dell’unità immobiliare. Questo articolo esplora chi debba effettivamente farsi carico dei costi relativi a tali lavori.
I lavori all’interno di un condominio sono generalmente decisi dall’assemblea dei condòmini. Tuttavia, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, l’amministratore può procedere autonomamente senza necessità di approvazione. In casi di urgenza o per interventi di manutenzione straordinaria che non possono attendere la convocazione dell’assemblea, l’amministratore ha altresì il potere di decidere.
Il principio generale vuole che i costi dei lavori deliberati siano ripartiti tra tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà. Ci sono eccezioni legate alla natura degli interventi e alla loro specificità rispetto alle parti comuni o agli elementi esclusivi di alcuni appartamenti. La Corte di Cassazione ha chiarito come l’obbligo di contribuzione sia legato alla proprietà dell’unità immobiliare interessata dagli interventi.
La questione centrale riguarda la responsabilità finanziaria per i lavori straordinari approvati dall’assemblea ma realizzati dopo la vendita dell’appartamento. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il soggetto obbligato al pagamento è colui che era proprietario al momento dell’approvazione dei lavori da parte dell’assemblea, indipendentemente dalla data del loro effettivo avvio o completamento.
Tuttavia, sebbene il venditore sia tenuto a coprire tali spese, il nuovo acquirente potrebbe essere chiamato a saldare eventualmente questi debiti verso il condominio ma avrà diritto a rivalersi sul precedente proprietario grazie alla normativa vigente che prevede una solidarietà tra attuale e precedente proprietario per le spese deliberate nell’anno corrente e quello precedente.
Per quanto concerne gli interventi di ordinaria manutenzione, questi seguono una logica differente poiché l’onere del pagamento ricade su chi risulta essere proprietario al momento del loro effettivo svolgimento. Questo significa che se durante il periodo tra l’accordo preliminare e l’atto definitivo vengono eseguiti i lavori di mantenimento ordinario sarà compito del nuovo acquirente sostenerne le spese.
Mentre per gli interventi straordinari previsti ma non ancora realizzati al momento della compravendita è responsabile finanziariamente il venditore (con possibilità di rivalsa da parte dell’acquirente), nel caso di lavoro di ordinari la situazione cambia radicalmente affidando tale onere direttamente all’attuale possessore.
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