Chi ha debiti con il Fisco rischia l’ipoteca anche sulla prima casa: le novità dell’Agenzia delle Entrate che spaventa i contribuenti.
Quando si tratta di debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’ipoteca è uno strumento utilizzato insieme al fermo amministrativo per garantire il recupero dei crediti fiscali. Tuttavia, ci sono condizioni e limitazioni da considerare quando il Fisco è il creditore. Ecco le novità stabilite dall’Agenzia.
Nel panorama giuridico italiano, l’ipoteca rappresenta uno strumento di tutela per i creditori, concedendo loro il diritto di espropriare i beni del debitore vincolati come garanzia del credito. Questo diritto può essere legale, giudiziario o volontario, come definito dall’articolo 2808 del Codice Civile.
Sia l’ipoteca che il pignoramento rappresentano strumenti importanti per il recupero dei crediti fiscali, ma è fondamentale che vengano rispettate le condizioni e le limitazioni stabilite dalla legge per garantire la tutela dei diritti dei contribuenti.
Chi ha debiti col Fisco rischia l’ipoteca anche sulla prima casa. Innanzitutto, l’importo del debito è rilevante: l’Agenzia delle Entrate può iscrivere un’ipoteca solo per debiti superiori a 20.000 euro, fino al doppio dell’importo del credito stesso. Questo significa che, ad esempio, con un debito di 40.000 euro, l’ipoteca sarà iscritta per 80.000 euro.
Affinché l’iscrizione sia valida, l’Agenzia deve notificare al contribuente un preavviso di ipoteca, concedendo 30 giorni per il pagamento del debito. Se il pagamento non avviene, l’Agenzia procederà con l’iscrizione dell’ipoteca su uno o più immobili del debitore.
È importante notare che l’Agenzia delle Entrate può iscrivere un’ipoteca anche sulla prima casa del contribuente, anche se non ricorrono i presupposti per l’espropriazione forzata. Tuttavia, ci sono modi per evitare l’iscrizione dell’ipoteca: il contribuente può pagare il debito, richiedere una rateizzazione o presentare un’istanza di sgravio o sospensione.
Se il debito rimane insoluto, l’Agenzia può procedere con il pignoramento immobiliare, che coinvolge la vendita all’asta dell’immobile ipotecato. Tuttavia, ci sono limitazioni al pignoramento: ad esempio, non può essere eseguito se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore, è adibito ad uso abitativo e non è di lusso.
In tutti gli altri casi, il pignoramento può avvenire solo se il debito è superiore a 120.000 euro e sono trascorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debito sia stato pagato o rateizzato. Il contribuente ha comunque la possibilità di vendere l’immobile personalmente prima dell’asta, con il consenso dell’Agenzia, e utilizzare il ricavato per saldare il debito.
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