Sospendere il pagamento del mutuo è un tuo diritto, scopri come utilizzarlo

Molti non lo sanno, ma in caso di difficoltà è possibile sospendere il pagamento del mutuo, ecco come esercitare il diritto.

Acquistare la casa rappresenta ancora oggi il sogno di molti, che lo considerano ancora adesso l’investimento migliore per se stessi e per i familiari più prossimi. Nella maggior parte dei casi si riesce a raggiungere l’obiettivo solo attraverso la stipula di un mutuo, un finanziamento pluriennale che viene concesso dalla propria banca e che prevede in genere una durata che va dai 15 ai 30 anni.
Sospensione mutuo, come fare
In caso di difficoltà è possibile sospendere il pagamento del mutuo – (Architectours.it)
Nonostante questo, l’impegno che viene richiesto è spesso gravoso e può comportare sacrifici importanti pur di pagare le rate, ben sapendo come in caso contrario possa esserci il rischio di perdere l’immobile. Non tutti lo sanno, ma c’è una soluzione che è possibile sfruttare quando si  in difficoltà.

Il mutuo può essere sospeso: ecco come

E’ capitato a tutti di vivere un momento di difficoltà sul piano economico (forse anche più di uno) e di non sapere come far fronte a tutte le spese, specialmente se ci sono degli extra che non erano stati messi in conto. In quel caso può diventare complesso riuscire a racimolare tutto il denaro necessario per ogni voce fissa da pagare, mutuo compreso, che è spesso quello con l’importo più elevato.
Sospensione mutuo come fare
Non sapere come pagare le spese può essere un grave problema -(Architectours.it)
Chiedere in prestito i soldi a qualcuno non può essere la soluzione migliore, oltre a non essere sempre fattibile, ma in realtà un’opzione da prendere in considerazione che può essere provvidenziale effettivamente c’è.
Si tratta della sospensione del finanziamento, diritto che può essere esercitato se si verificano determinate condizioni. Per chi si trova in questa situazione è disponibile il Fondo Gasparrini, riservato ai mutuatari in difficoltà quando si tratta di onorare le rate e istituito già nel 2007, in concomitanza con uno dei periodi più difficili per il mercato immobiliare.
E’ possibile evitare di saldare gli importi fino a un massimo di 18 mesi per chi ha sottoscritto un mutuo del valore massimo di 450 mila euro (si è arrivati a questo massimale in concomitanza con il Covid, prima non era possibile farlo per più di 250 mila euro). Questo consente di sostenere il 50% degli interessi che maturano in quel periodo.

Chi ne ha diritto

Come detto, ci sono determinati requisiti che devono verificarsi per far valere questo diritto e poter sospendere il pagamento del mutuo. E’ necessario che ci siano due situazioni distinte:
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa che possano essere concessi alcuni trattamenti di sostegno, come la cassa integrazione;
  • riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Sospensione mutuo come fare
E’ bene parlare con la banca della propria situazione -(Architectours.it)

Si tratta ovviamente di una misura che ha una durata limitata e che può essere pari a:

  • 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.

Non è necessario presentare l’ISEE per fare la domanda. Ad averne diritto sono anche le persone che già in passato avevano beneficiato di questo provvedimento, a condizione però che abbiano provveduto a riprendere a saldare le rate per almeno tre mesi.

Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è disponibile il modulo da compilare e da presentare in banca per la richiesta, insieme alla carta di identità. Qualora l’istanza venga presentata da chi ha dato dimissioni per giusta causa, è bene la sentenza o l’atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore, oltre alla lettera di dimissioni.

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